Legge 190/2014 all’art.1 comma 629
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all’art.17 sesto comma del DPR 633/1972, ossia in tema di ‘reverse charge’ o ‘inversione contabile’.
L’art.1 comma 629 lettera a) della legge, infatti, ha esteso l’applicazione dell’inversione contabile, fino al 31 dicembre 2014 in vigore per:
- cessioni di oro da investimento, materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- prestazioni di servizi nel settore edile rese da soggetti subappaltatori ad imprese costruttrici o di ristrutturazione ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- cessioni di fabbricati imponibili ai fini Iva su opzione del cedente;
- cessioni di apparecchi radiomobili (cellulari) e loro accessori;
- cessioni di personal computer e loro accessori;
- cessioni di prodotti e materiali lapidei provenienti da cave e miniere.
alle seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni, a partire dal 1°gennaio 2015:
- (quando relativi ad edifici) i servizi di pulizia, i servizi di demolizione ed i servizi di installazione di impianti;
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui all’art.3 della Direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
- cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell’art.7-bis comma 3 lettera a) del DPR 633/1972, ossia quei soggetti la cui attività principale è costituita dalla rivendita di gas, energia elettrica, calore o freddo (il cui consumo personale è trascurabile);
- cessioni di beni effettuate a supermercati (codice ATECO 47.11.2), ipermercati (codice ATECO 47.11.1) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3).
Si ricorda che…
Il meccanismo del reverse charge prevede che il prestatore/cedente emetta la propria fattura in esenzione Iva, indicando l’adesione al meccanismo dell’inversione contabile ed il riferimento alla norma. Il committente o cessionario integra la fattura di acquisto con l’Iva sia a credito sia a debito e la registra sia nel registro Iva acquisti sia nel registro Iva vendite.
Fonte: http://www.directio.it/